Il padre non può sospendere l’assegno di mantenimento perché la moglie non gli permette di vedere le due figlie e comunque perché nel complesso «gli avevano fatto mancare l’affetto dovuto ad un marito e ad un padre, in quanto tutte e tre “lo avevano in odio». Lo ha stabilito la Sesta sezione civile della Cassazione ord. n. 21688/2017, dichiarando inammissibile il ricorso dell’uomo contro la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, pronunciata dalla Corte di appello di Palermo, per la mancata contribuzione alla vita familiare dal 1986 al 2002.
“L’obbligo del coniuge separato di consentire la visita dei figli all’ex marito, e l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere l’assegno di mantenimento, non vi è alcun sinallagma, di talché è arbitraria, e non idonea a far venir meno il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la “sospensione” dell’assegno divorzile, adottata unilateralmente quale strumento di coazione indiretta per indurre l’ex coniuge al rispetto degli impegni concernenti la frequentazione dei figli”.