La revocazione delle disposizioni testamentarie per sopravvenienza di figli non opera quando il testatore, al momento della redazione dell’atto di ultima volontà, aveva già figli, dei quali gli era nota l’esistenza, e ne sia poi sopraggiunto un altro. In tale ipotesi, l’art. 687 c.c., attesa la sua natura eccezionale, non essendo suscettibile di applicazione analogica o estensiva, non può ritenersi applicabile.
Cass. civ, ord., 5 ottobre 2023, n. 28043
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