negata l’autorizzazione al mutamento di residenza della minore, unitamente alla madre, ritenendo che la distanza abitativa tra i luoghi di abitazione dei genitori (Milano/Verona) non garantisse una relazione adeguata tra la minore ed il padre. Nel contempo, viene elevato il contributo al mantenimento, inizialmente concordato dagli stessi genitori, mancando da parte del genitore obbligato non avendo lo stesso documentato, ma solamente asserito, l’incidenza di alcune esposizioni debitorie sul proprio reddito. Da ultimo l’avviata convivenza ha migliorato le proprie condizioni reddituali.
Trib. Milano 27.7.2020