L’interesse della prole a permanere nel proprio ambiente di vita e di residenza è da considerarsi preminente rispetto al diritto del genitore (e di ciascun individuo) alla libera circolazione sicché va respinta la richiesta di espatrio del figlio minore formulata da un genitore senza l’assenso dell’altro quando tale scelta è di ostacolo al concreto esercizio di responsabilità e funzioni genitoriali previste dall’affido condiviso specie se il paese di destinazione non fa parte della Comunità europea.
Spetta al Giudice Tutelare autorizzare o meno il rilascio del passaporto per il minore, valutando se l’espatrio è compatibile con il suo interesse o se, al contrario, sussista il pericolo che tale scelta impedisca il corretto adempimento dei doveri e l’esercizio dei diritti da parte del genitore che ha negato il consenso. Pericolo verosimile se c’è molta conflittualità tra i genitori.
Trib. Caltagirone, sentenza 1 maggio 2024
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