Il “tempo mensa”, condividendo finalità educative proprie del progetto formativo scolastico di cui è parte, come il garantire un’educazione all’alimentazione sana, può ritenersi compreso nel “tempo scuola”. A tale finalità educativa concorre quella di socializzazione che è tipica della consumazione del pasto, condividendo i cibi offerti dalla scuola, pur nel rispetto delle esigenze individuali (di salute o di religione). Pertanto, risulta incoerente, rispetto a tali finalità, l’invocazione di un diritto soggettivo perfetto o incondizionato all’autorefezione individuale, durante l’orario della mensa.
Infatti, «l’istituzione scolastica non è un luogo dove si esercitano liberamente i diritti individuali degli alunni, ma piuttosto un luogo dove lo sviluppo della personalità dei singoli alunni e la valorizzazione delle diversità individuali devono realizzarsi nei limiti di compatibilità con gli interessi degli altri alunni e della comunità»
Cassazione Sezioni Unite n.20504 del 30.7.2019