In caso di disparità economica trai coniugi, va escluso che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente in modo diretto e autonomo alle predette esigenze, posto che, in concreto, è il genitore convivente ad anticipare le spese ordinarie per il mantenimento del figlio ed a provvedervi nella quotidianità attraverso la necessaria programmazione che connota la vita familiare.
Cassazione civile, sez. I, sentenza 16 giugno 2021, n. 17222