Per l’addebito della separazione si deve accertare che la crisi coniugale sia dovuta «al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi»; inoltre, il giudice deve verificare se esista un nesso di causalità tra i comportamenti contestati e l’intollerabilità dell’ulteriore convivenza.
Nel caso in esame, non era emerso che la moglie avesse intrattenuto una relazione extraconiugale con una ragazza. Anzi, lo stesso marito aveva sostenuto che si era trattato «di un sentimento unilateralmente nutrito» dalla ricorrente verso un’altra donna. È piuttosto verosimile – afferma il Tribunale – che la ricorrente stessa abbia avuto un rapporto di amicizia con la giovane, «connotato da sentimenti particolarmente affettuosi e, forse, da attrazione»; rapporto che, però, non è sfociato in una relazione. Ed è quindi «del tutto probabile che la scoperta di provare attrazione o sentimenti di forte attaccamento verso una donna abbia comportato» nella ricorrente «uno stravolgimento emotivo importante». È dunque possibile – prosegue il giudice di Perugia – che la consapevolezza «di una omosessualità prima mai colta né sperimentata (quanto meno a livello cosciente)» abbia impedito alla moglie di «giocare la sua ordinaria funzione di complementarietà e rafforzamento dell’unione» coniugale.
Di conseguenza, l’allontanamento affettivo e sentimentale dal marito, sebbene causato dai sentimenti nutriti verso una donna, non si può considerare colpevole, e cioè connotato da coscienza e volontà di venir meno ai doveri nascenti dal matrimonio, essendo «frutto – si legge ancora nella motivazione della sentenza – di una maturazione personale». Peraltro, lo stesso marito per diversi anni non aveva ritenuto che «il comportamento della moglie determinasse l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza», tanto che il giudizio di separazione era stato promosso dalla moglie stessa dopo quasi dieci dall’incontro con la ragazza. Inoltre, gli episodi di aggressività commessi ai danni del marito e di suoi congiunti si inserivano «in un contesto coniugale già ampiamente compromesso».
Ragioni, queste, che impongono il rigetto della domanda di addebito, essendo insussistente la volontarietà di comportamenti contrari ai doveri matrimoniali nonché il nesso di causalità tra i fatti contestati alla moglie e l’intollerabilità della convivenza.
Lo ha deciso il Tribunale di Perugia con una sentenza pubblicata il 30 maggio 2016