Non commette reato di stalking il padre che “perseguita” la propria ex per poter vedere la figlia.
Lo afferma la sentenza 537/2018 della Corte d’Appello di Roma, secondo cui l’elemento soggettivo richiesto per lo stalking è il dolo generico, ovverosia la volontà di porre in essere condotte minacciose e moleste con la consapevolezza che le stesse sono idonee a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dall’articolo 612-bis cod. pen. Il dolo deve essere unitario e quindi, anche se può realizzarsi in maniera graduale, deve comunque esprimere un’intenzione criminosa che va oltre i singoli atti dei quali si compone la condotta tipica.
Nel caso di specie il padre, seppure con modalità esagerate aveva come unico scopo di esercitare il diritto di visita della figlia minorenne, mancando qualsivoglia intento persecutorio in danno della ex compagna.