Niente riduzione del mantenimento per il figlio minore solo perché l’ex moglie e madre ha redditi sufficienti per mantenerlo.
Con la sentenza 3213/15 la Corte d’appello di Roma precisa infatti che «la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun genitore per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole non si fonda, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell’assegno spettante al coniuge separato o divorziato, su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge. Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell’altro genitore». Vale anche qui il principio di diritto secondo cui «i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo».
Nel caso di specie, il padre chiedeva la riduzione del suo contributo al mantenimento del figlio minore, fissato dal tribunale in 1.100 euro mensili, oltre il 50 per cento delle spese mediche non coperte dal Ssn, scolastiche, sportive e ricreative, poiché, i Giudici non avrebbero considerato alcuni parametri importanti stabiliti dall’articolo 155 Cc: il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza, le attuali esigenze del figlio e le risorse economiche di entrambi i genitori. Prima della separazione la vita vissuta dalla famiglia era una vita modesta, senza eccessive pretese: non si frequentavano locali mondani, le sporadiche vacanze venivano organizzate presso abitazioni di famiglia e le prestazioni mediche erano gratuite. Inoltre l’ex moglie aveva un reddito cospicuo, beneficiava gratuitamente della casa familiare e aveva anche acquistato un immobile.
Ma secondo la Corte di Cassazione tutto ciò non rileva: infatti, secondo giurisprudenza consolidata, anche se all’epoca della separazione i due genitori erano soliti avere un tenore di vita modesto, il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del soggetto che richiede l’assegno deve essere riferito alle effettive potenzialità economiche dei coniugi e non a quello eventualmente più morigerato, frutto di tolleranza, imposizione o anche solo di accordo.