In tema di assegno di mantenimento a carico del genitore, occorre presumere l’autosufficienza nel figlio maggiorenne, salvo che questi fornisca prova contraria, ovvero provi di aver intrapreso un percorso di studi da portare a termine ovvero che dia prova concreta di aver cercato opportunità lavorative che, in mancanza di una specifica professionalità, devono essere ricercate in settori di diverso genere e tipo: ne consegue che la domanda di mantenimento deve essere rigettata se il figlio ha compiuto vent’anni e non risulta frequentare alcun istituto scolastico o essere impegnato in un percorso universitario, ma svolge solo lavori saltuari.
Trib. di Foggia sentenza 462 del 16-02-2023