Non è dovuto l’assegno di mantenimento al coniuge che, pur avendo le capacità e le qualifiche necessarie, sceglie di mantenere un impiego a tempo ridotto con stipendio limitato, pur potendo dedicare più ore della giornata all’attività lavorativa anche considerando l’età dei figli, oramai cresciuti.
Per avere diritto all’assegno occorre infatti dimostrare che la situazione in cui si versa non è dovuta a colpa propria, essendosi il richiedente adoperato per reperire o migliorare la propria occupazione in modo confacente alle proprie attitudini.
Cass. civile sentenza 5242 del 28/2/2024