Quando le disponibilità economiche dei genitori si equivalgono, non c’è margine per l’assegno perequativo in favore dei figli, collocati presso uno dei genitori. Lo stabilisce il Tribunale di Roma con decreto del 4 agosto 2014, che tiene conto dei redditi dei genitori come stabilito dall’art. 337 ter del Codice civile.
Il Giudice ha disposto l’assegnazione provvisoria della casa familiare alla madre, collocando presso la medesima i figli. Ha poi stabilito la facoltà del padre di frequentarli secondo le regole dell’alternanza bigenitoriale normalmente applicate dal tribunale romano: frequenza minima del genitore non convivente per almeno due pomeriggi a settimana, a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio e due settimane – di frequentazione esclusiva – durante le vacanze estive. In seguito ha definito le regole economiche analizzando puntualmente le poste di rilievo del caso concreto, osservando quanto segue: «la signora attualmente percepisce un reddito, superiore a quello del compagno, pari a circa 2.050 euro medi mensili (per 12 ratei) da lavoro, al netto dell’imposizione statale e locale, oltre a 1.109 euro lordi dalla locazione di una sua proprietà (…) – anche se sostiene, per detta proprietà, il rimborso di un mutuo con ratei mensili di 550 euro; il signore percepisce un reddito medio da lavoro pari a circa 2.400 euro mensili, sempre per 12 mensilità, al netto della imposizione, ed è gravato anch’esso dal rimborso di un mutuo con rate mensili di 640 euro – dovrà però sostenere nuovi oneri alloggiativi, che si valutano sommariamente in 800 euro mensili per canoni di locazione e di conseguenza, considerato che fornisce ai figli anche il godimento della casa familiare, di sua proprietà esclusiva, e tenuto conto delle presumibili esigenze di due bambini, di circa 9 anni, reputa il Collegio che non debba corrispondere alla compagna alcun assegno perequativo e debba partecipare, con lei, in ragione del 50% alle sole spese straordinarie per i figli».