l’assegno di divorzio deve essere riconosciuto, non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge, secondo un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive
Quindi la valutazione dei presupposti dell’assegno divorzile comporta doversi accertare l’effettiva mancanza della “indipendenza o autosufficienza economica” di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un’esistenza economicamente autonoma e dignitosa. (profilo assistenziale)
Inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l’assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l’onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione perequativo-compensativa) rimanendo, in tal caso, assorbito l’eventuale profilo assistenziale.
(nel caso di specie la moglie ha un patrimonio immobiliare e liquidita, è affetta da morbo di Parkinson ma non ha mai lavorato, quindi non ha sacrificato le proprie ambizioni professionali per la famiglia)
Corte App. Bologna sent. 29/9/2023
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