I criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, prima parte, della legge n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita – assistenziale perequativa e compensativa – del detto assegno e non sussiste, quindi, il diritto all’assegno qualora non si sia realizzata, in capo alla richiesta, la precondizione in questione, posta dal peggioramento della situazione economico patrimoniale dell’avente diritto a causa del divorzio.
Cassazione civile ordinanza 31 dicembre 2021 n. 42125