La determinazione dell’assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza della separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, della struttura e delle finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni e alle rispettive decisioni giudiziali, l’assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento, e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione
Il diritto all’assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall’esigenza di consentire al coniuge, privo di mezzi adeguati, il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico patrimoniale delle parti.
Tribunale di Foggia, sentenza 20 marzo 2024 n. 849
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