Il Tribunale di Bologna si conforma alla sentenza delle SU della Cassazione in tema di assegno di divorzio.
Con la sentenza n.2341/2018, esclude il diritto all’assegno divorzile perchè la disparità economica tra le parti, pur esistente, non dipende da scelte endofamigliari fatte durante il matrimonio: in altri termini non è provato che l’ex moglie abbia svolto nell’ambito della famiglia un ruolo trainante , che abbia comportato per la donna il sacrificio di proprie aspettative professionali e reddituali o che abbia comunque costituito contributo fattivo all’arricchimento del marito
“Ai sensi dell’art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.
Ciò posto, nel caso di specie il marito ha documentato in atti redditi che attualmente pari a € 3716,81 al mese, vive in una villetta bifamiliare (condivisa con i propri genitori, che ne hanno l’usufrutto) originariamente costruita negli anni ’80, la cui nuda proprietà è stata donata al figlio piccolo avuto dalla convivente.
La moglie, dipendente comunale come educatrice presso un asilo nido ha un reddito mensile di circa € 1.989,50, vive nell’appartamento di sua proprietà a Bologna, ha acquisito per via ereditaria altre proprietà immobiliari pro quota con i coeredi oltre ai denari di un conto corrente pure facente parte dell’eredità paterna, il cui saldo sarebbe pari a € 40.000,00 e lasciati comunque alla disponibilità della madre.
L’esame comparato della situazione economico-patrimoniale delle parti attesta una apprezzabile disparità Non risulta, tuttavia, provato che tale apprezzabile disparità economico-reddituale “sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell’altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all’età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”, come appunto richiesto dalle Sezioni Unite nella pronuncia del 2018 sopra richiamata al fine di pervenire, attraverso una valutazione complessiva ed integrata di tutti gli indicatori contenuti nell’art. 5, comma 6, L. Div. in posizione equiordinata, al giudizio di sussistenza delle condizioni legittimanti l’attribuzione dell’assegno divorzile.
In sostanza, ripercorrendo l’iter logico della pronuncia delle Sezioni Unite del 2018, può rilevarsi quanto segue: l’analisi comparativa della situazione economico reddituale delle parti ha dato conto di redditi che, pur nella loro astratta idoneità a garantire autosufficienza a ciascuna delle parti, presentano profili di obiettiva disparità. Tuttavia, tale disparità, che vede la moglie in posizione deteriore, non ha una relazione causale specifica e diretta con un ruolo endofamiliare trainante assunto dalla stessa negli anni del matrimonio, che abbia comportato per la donna il sacrificio di proprie aspettative professionali e reddituali o che abbia comunque costituito contributo fattivo all’arricchimento del marito, circostanze che non solo non sono state provate ma neanche mai allegate dalla interessata, la quale ha fondato la propria richiesta di assegno divorzile sul solo richiamo, invero del tutto irrilevante, al fatto di aver goduto durante la vita matrimoniale di un tenore di vita elevato grazie all’apporto economico e fattivo datole dal marito.
Alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite del 2018 non sussistono, dunque, i presupposti per accogliere la domanda della convenuta volta ad ottenere in questa sede un emolumento da parte dell’ex marito”