Non ha diritto all’assegno divorzile la moglie che non abbia provato l’impossibilità di procurarsi un reddito sufficiente a condurre una vita dignitosa, per ragioni oggettive, né di aver fornito un particolare contributo alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale, mancando la prova del nesso tra lo squilibrio patrimoniale, da un lato, e le scelte condivise, dall’altro.
Rilevano in particolare le attuali, concrete ed oggettive potenzialità professionali della moglie, tali da consentirle di essere autosufficiente, posto che la stessa godeva di una specifica preparazione in materia di canto lirico tale da poter incrementare il proprio lavoro di insegnante-libera professionista.
Corte App. Bologna sentenza n.2082 del 28/10/2023
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