Deve essere rigettata la domanda di assegno divorzile proposta dal coniuge non ricorrendo i presupposti per riconoscere la componente assistenziale né quella perequativo-compensativa laddove da un lato le indagini investigative private dimostrano la sostanziale capacità lavorativa del richiedente e dall’altro il coniuge interessato non allega di essere in possesso di specifiche qualifiche e aspirazioni professionali cui sarebbe stato costretto a rinunciare in virtù della vita matrimoniale, dovendosi ritenere che il richiedente abbia percepito l’assegno di separazione per undici anni, che possono considerarsi sufficienti a compensare eventuali e non provati sacrifici sopportati durante la vita coniugale.
Tribunale di Napoli sentenza 6249, sezione Prima del 21-06-2022