Non deve essere accolta la richiesta formulata da uno dei coniugi di corresponsione di un assegno divorzile, in quanto la parte non ha provato la mancanza di mezzi economici adeguati o, comunque, l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Ed invero, grava sul coniuge richiedente l’assegno divorzile l’onere di dimostrare, quale fatto costitutivo del diritto azionato, che la sperequazione reddituale in essere all’epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali uno di essi abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia. Lo squilibrio economico tra le parti o l’alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, di per sé, elementi decisivi per l’attribuzione e la quantificazione dell’assegno.
Trib. Nocera Inferiore sentenza 2462 del 18-12-2023
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