Deve escludersi che sussistano i presupposti per disporre l’assegno divorzile, tenuto conto del fatto che il coniuge richiedente, il quale deduce di essere privo di occupazione, non ha comunque dimostrato di aver subito un sacrificio personale nell’arco della vita matrimoniale, dipendente da scelte comunemente assunte o di aver contribuito alla costruzione del patrimonio comune o alla realizzazione economico reddituale dell’altro ex coniuge, mentre l’incremento patrimoniale dell’altro coniuge è dovuto unicamente alla successione del genitore.
Corte App. Roma, sentenza 441, sezione Famiglia del 22-01-2024