La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5817/2018 dichiara inammissibile il ricorso della moglie ritenendola , anche se solo potenzialmente, autosufficiente, essendovi agli atti prova di proposte di lavoro che, laddove accettate, le avrebbero assicurato un reddito adeguato a mantenersi, non potendo viceversa prendere in considerazione la allegata strumentalità delle proposte, per non avere provato la ricorrente tale carattere. Con la ordinanza in commento la Corte ribadisce il principio secondo cui il diritto al mantenimento, va ancorato ad una situazione di effettiva capacità di produrre reddito. Se, in considerazione delle caratteristiche individuali del coniuge e dell’ambiente in cui vive, è provato che il primo è in grado di svolgere un lavoro retribuito adeguatamente, a nulla rileveranno i suoi eventuali ed immotivati rifiuti.