In caso di separazione, grava sul richiedente l’assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l’onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un’occupazione retribuita corrispondente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell’assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, come previsto dall’art. 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, l’istante sia in grado di procurarsi da solo.
Cass., Sez. I Civ., Ord. 23 maggio 2024 n. 14367
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