Per casa familiare, suscettibile di assegnazione ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. (e dell’art. 6, co. 6, l. 1°.12.1970, n. 898), deve intendersi soltanto quella abitata dalla famiglia al momento della cessazione della convivenza tra i coniugi: e tale non è quella che, pur abitata per anni, sia stata abbandonata per il trasferimento della famiglia in altra casa, quand’anche la nuova abitazione sia stata occupata, prima della fine della convivenza, per un tempo breve, ma non irrisorio.
L’allontanamento dalla precedente casa familiare comporta, infatti, lo sradicamento dei figli da quell’ambiente di vita, recidendo il collegamento preesistente.
Il ripristino di tale collegamento non può, a maggior ragione, essere stabilito dal Giudice allorquando la casa familiare, oramai abbandonata, appartenga a terzi, i quali abbiano recuperato il godimento del proprio immobile: tali terzi non possono rimanere assoggettati alle mutevoli ed imprevedibili vicende della vita della famiglia che occupava l’abitazione, ed agli altrettanto mutevoli ed imprevedibili provvedimenti che possano adottarsi nei procedimenti relativi alla crisi familiare: il loro diritto, dunque, si riespande in maniera definitiva ed irreversibile
Lo stabilisce il Tribunale di Benevento 16 dicembre 2015 – – Est. Galasso.