Cessata la convivenza di fatto, non può essere accolta l’istanza urgente di assegno alimentare, quando l’ex convivente sia in età giovanile, priva di problemi di salute, con buone prospettive professionali e già inserita nel mondo del lavoro, oltre ad avere la disponibilità di oggetti personali e gioielli di lusso, potendo inoltre la propria madre sostenere l’obbligazione alimentare
Trib. Milano 12 luglio 2019