L’assunzione delle spese di ristrutturazione dell’immobile di proprietà esclusiva di un coniuge da parte dell’altro coniuge rientra nell’ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia (art.143 c.c.) durante la comunione di vita coniugale e non può essere isolatamente vagliata ai fini che qui interessano, considerandola prova del contributo dato alla formazione del patrimonio dell’altro;
Cassazione civile ordinanza n.17155/ 2023