Se i redditi dei due coniugi sono praticamente uguali, il genitore collocatario dei figli non può pretendere dall’altro l’assegno di mantenimento. Resta dovuto il rimborso della metà delle spese straordinarie.
Lo afferma il Tribunale di Roma con un decreto del 4 agosto scorso.
Nel caso di specie, i coniugi guadagnavo circa 2000 euro mensili ciascuno, da cui detrarre la rata del mutuo. Ma mentre alla moglie era stata assegnata la casa familiare, il marito si era dovuto procurare altro alloggio dove vivere. Valutate le rispettive esigenze delle parti, e la maggiore utilità, in termini economici e pratici, per la donna, derivante dalla disponibilità della casa coniugale (di proprietà dell’marito), nessun mantenimento per i figli è stato posto a carico del padre.