Il minore ha il diritto di essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano: quindi, anche quando si discute di affidamento e di regolamentazione degli incontri con il genitore non convivente. Salvo che sia privo di capacità di discernimento, ossia della capacità di riconoscere i propri bisogni affettivi primari e a proiettarli all’esterno.
Spetta ad un esperto ausiliario del Giudice valutare se ci sono le condizioni e procedere con l’ascolto in ambiente protetto.
Lo sancisce il Tribunale di Varese, con la sentenza del 24.1.2013.
L’obbligatorietà dell’ascolto del minore è sancita innanzitutto a livello internazionale: numerose sono le Convenzioni, in primis la Convenzionedi New York sui diritti del fanciullo, e i regolamenti europei in materia, e anche il Comitato Onu e il Consiglio d’Europa – con la pubblicazione delle “linee guida per una giustizia a misura di bambino” – hanno avuto recentemente l’occasione di riaffermare il carattere cogente dell’ascolto del minore in ambito giudiziale.
Fondamentale è l’art.6 della Convenzione di Strasburgo, ratificata in Italia dalla legge n. 77 del 2003 che individua il diritto del minore ad essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano, salvo il caso in cui possa essere in contrasto con i suoi interessi fondamentali, sicchè il Giudice è tenuto a motivare la mancanza di discernimento del minore quale causa giustificativa dell’omesso ascolto. La Convenzione prevede che ogni decisione relativa ai minori indichi le fonti di informazioni da cui ha tratto le conclusioni che giustificano il provvedimento adottato anche in forma di decreto, nel quale deve tenersi conto della opinione espressa dai minori, previa informazione a costoro delle istanze dei genitori nei loro riguardi e consultandoli personalmente sulle eventuali statuizioni da emettere, salvo che l’ascolto o l’audizione siano dannosi per gli interessi superiori dei minori stessi.
A livello interno, l’ascolto del minore è previsto dall’art. 155 sexies (che prevede il dovere del Giudice in tal senso) e dall’art. 315 bis c.c. (che sancisce invece il diritto del minore ad essere ascoltato). Oltre a copiosa giurisprudenza della Cassazione, delle Corti d’Appello e dei Tribunali