Nella scelta del plesso scolastico che deve frequentare il figlio di genitori separati va preso in considerazione unicamente il superiore interesse del minore. Quindi, non si giustifica lo spostamento di sede richiesto dalla madre per la sua maggiore comodità, se non è dimostrata anche un’obiettiva utilità per il figlio.
Nel caso di specie, i due plessi hanno lo stesso dirigente scolastico, condividono metodo e approccio educativo e il bambino non aveva manifestato difficoltà nell’apprendimento e nelle relazioni con gli insegnanti e i compagni. Il Tribunale ritiene quindi che sarebbe del tutto ingiustificato lo spostamento dall’una all’altra sede della stessa scuola, attuato nel mezzo del ciclo di scuola primaria», perché ciò imporrebbe al minore di cambiare ambiente, contesto e amici, senza arrecargli alcun apprezzabile vantaggio.
Trib. Perugia ord. 9 luglio 2023
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