Se il genitore impugna il riconoscimento di paternità è necessaria la nomina di un curatore speciale per il minore.
Interviene la Corte di cassazione con la sentenza n. 1957/2016 ed offre un’interpretazione costituzionalmente orientata del d.lgs. 154 del 2013, che sul punto tace. Secondo la Suprema Corte, la mera omissione normativa della previsione espressa della nomina di un curatore speciale del minore legittimato passivo, nell’impugnazione del riconoscimento di paternità non ne esclude la necessità ex ante e impone di colmare, mediante un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, e in via analogica, la lacuna normativa rimasta tale anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs n. 154 del 2013, non essendo giustificabile, alla luce dei parametri sopra indicati, che nella prima ipotesi sia sempre necessaria ex lege la nomina del curatore speciale mentre nella seconda ipotesi, la nomina sia fondata su una valutazione caso per caso del tutto incompatibile con la tendenziale uniformità di regime che caratterizza il sistema di tutela del minore nelle azioni di stato alla luce della riforma