Nell’ambito di un procedimento di negoziazione assistita ai fini della modifica delle condizioni di divorzio, è perfettamente ammissibile e anzi compete proprio agli avvocati la valutazione di equità della soluzione una tantum quanto all’assegno divorzile.
Il PM aveva sollevato l’obiezione per cui non sarebbe stato chiarito come la signora, non avendo alcun reddito, troverà sostentamento, una volta esaurita la somma pattuita.
Il potere di veto dalla legge attribuito al PM è limitato alla valutazione dell’interesse dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, ovvero incapaci o portatori di handicap.
In mancanza di figli il controllo del PM è limitato a mere irregolarità e non può estendersi ad un controllo sul merito delle scelte effettuate.
Trib. Ferrara 28/11/2023
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