In vigore il DL 132/2014 che porta molte modifiche al processo civile.
Tra queste, la negoziazione assistita nelle separazioni, divorzi e relative modifiche delle condizioni.
In pratica, se non ci sono figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap o non economicamente autosufficienti, marito e moglie possono separarsi o divorziare semplicemente andando dall’avvocato, senza più passare per il Tribunale. L’accordo raggiunto tramite il Legale sostituisce ed ha gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni necessarie. All’avvocato che vìola questo obbligo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000.
Evidente il risparmio: l’attività dell’Avvocato è minore non ci sono i costi per il contributo unificato.
Le parti possono anche rivolgersi direttamente all’Ufficiale di Stato civile, ma non se intendono fare trasferimenti immobiliari
Ecco l’articolo:
Art. 6
Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni
consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti
civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.
1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato puo’
essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione
consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui
all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10
dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in
presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori
di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli
effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono,
nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale,
di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento
del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio. L’avvocato della parte e’ obbligato a trasmettere, entro il
termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune
in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata
dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui
all’articolo 5.
4. All’avvocato che viola l’obbligo di cui al comma 3, secondo
periodo, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al
periodo che precede e’ competente il Comune in cui devono essere
eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), e’ aggiunta la
seguente lettera:« g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra
coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di
cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del
matrimonio;»;
b) all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e’ aggiunta la
seguente lettera:« g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra
coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche’ di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio.»;
c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), e’ aggiunta la
seguente lettera:« d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra
coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».