La decisione di un coniuge separato o divorziato di trasferire la propria residenza lontano da quella dell’altro è un diritto fondamentale garantito dall’art. 16 della Costituzione e, pertanto, non è certamente sindacabile in sede giudiziaria.
Tuttavia, l’esercizio di tale diritto, in presenza di minori coresidenti in forza di un provvedimento giudiziario, in mancanza di accordo tra i genitori, impone al giudice una valutazione attenta del caso concreto, dovendosi sempre considerare, in via preminente, l’interesse superiore del minore, ovvero il diritto di quest’ultimo ad una sana crescita e ad uno sviluppo armonico della sua personalità nonché a mantenere, pur in caso di disgregazione della famiglia, equilibrati ed adeguati contatti e rapporti con entrambi i genitori.
Nel caso di specie l’autorizzazione è stata negata perchè la prospettiva lavorativa non appariva realistica e comunque il trasferimento avrebbe recato nocumento al minore sradicandolo dal suo contesto sociale e abitativo
Trib. Bologna ordinanza 11.5.2019