Il rifiuto manifestato dalla moglie, che ha aderito a una religione diverso da quello del marito, di occuparsi delle faccende domestiche, potrebbe integrare quella “disaffezione” che, rendendo intollerabile la vita coniugale, diviene motivo l’addebito della separazione: il mutamento di fede religiosa, e la conseguente partecipazione alle pratiche collettive del nuovo culto, è un diritto costituzionalmente garantito purchè la scelta di aderire ad una nuova religione, diversa da quella seguita dal coniuge, non si traduca in una violazione dei doveri coniugali.
Cass. civile ord. n. 19502 del 10 luglio 2023