Un uomo, alla guida di un ciclomotore, cadeva a terra a causa della presenza di ghiaia sulla strada; conveniva perciò in giudizio il Comune di Cagliari, ove il sinistro si era verificato, domandando la condanna al risarcimento per i danni al veicolo e le lesioni patite.
La Cassazione con la sentenza n. 16540/12, al contrario di quanto deciso dal giudice d’Appello ritiene che nel caso concreto trovi applicazione, con riferimento alla custodia delle strade urbane, l’art. 2051 c.c.. Tale rapporto, infatti, può essere escluso solo qualora la vigilanza da parte dell’Amministrazione comunale risulti in effetti impossibile, demandando al giudice l’esame caso per caso di tale impossibilità.
Nella fattispecie il rapporto di custodia – e la conseguente imputazione della responsabilità per l’evento dannoso – era invece configurabile e il giudice avrebbe dovuto procedere ad una verifica in tal senso riguardo al caso in esame.
L’applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. trova ragione «nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che l’impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all’uso generale e diretto da parte di terzi».
Con riferimento al demanio stradale, l’accertamento in concreto del rapporto di custodia, derivante dalla possibilità di controllo su di esso, è supportato da una ‘figura sintomatica’: la collocazione delle strade; il trovarsi nel perimetro del centro abitato è «indice della possibilità di vigilanza e controllo da parte del Comune