Nel caso di pronuncia di una sentenza parziale di divorzio, che decida sullo status dei coniugi (proclamandone lo stato libero) con prosecuzione del giudizio per l’attribuzione dell’assegno al coniuge più debole, la morte, nel corso del procedimento, dell’ex coniuge tenuto al pagamento, non comporta l’ improseguibilità del giudizio. Il processo può proseguire (su istanza dell’ex coniuge superstite con diritto all’assegno) nei confronti degli eredi, per accertare la debenza dell’assegno dovuto sino al momento del decesso dell’obbligato.
Cass. civile SU sentenza 20494 del 24/6/2022