Intervenuto il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario nell’esclusivo interesse della prole ed immediatamente trascritto nei pubblici registri, il terzo successivo acquirente è tenuto a rispettare il godimento del coniuge del suo dante causa quale vincolo di destinazione collegato all’interesse dei figli anche a seguito del decesso dell’ex coniuge dell’assegnatario.
Lo afferma Cassazione Civ. sentenza 772 del 15 gennaio 2018