Nel giudizio di Cassazione non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo. Tale regola vale anche nel giudizio concernente la separazione personale tra coniugi, ove resta comunque priva di rilievo la sopravvenuta morte di una delle parti.
Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 3 agosto 2021, n. 22194.