Il comma 42 della cd. Legge Cirinnà (l.76/2016) ha riconosciuto una sorta di legato di abitazione ex lege: infatti, nel caso di morte del convivente proprietario della casa di comune residenza, e in mancanza di figli, la riforma l’altro convivente ha il diritto di continuare ad abitarvi per due anni o per un periodo superiore pari a quello della convivenza, comunque non oltre cinque anni. In buona sostanza gli eredi dell’immobile dovranno attendere dai due ai cinque anni prima di poter ottenere la disponibilità materiale della casa, senza poter chiedere per tale occupazione alcun compenso o canone di affitto. Tale diritto viene meno solo nel caso in cui il convivente sopravvissuto cessi di abitare la casa in modo stabile o qualora costituisca nuovi legami (matrimonio, unione civile, nuova convivenza di fatto)