la morte di uno dei coniugi, in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, anche nella fase di legittimità (ossia della pendenza del procedimento di fronte alla Corte di Cassazione), fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status di coniuge che su quello relativo alle domande accessorie.
Se è vero che la pronuncia del divorzio, con sentenza non definitiva, «non è più tangibile per effetto del suo passaggio in giudicato», tuttavia la pendenza del giudizio sulle domande accessorie al momento della morte «non può costituire una causa di scissione del carattere unitario proprio del giudizio di divorzio»..
Di conseguenza, deve ritenersi improseguibile nei confronti degli eredi del coniuge defunto l’azione intrapresa per il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile in quanto non è possibile per gli stessi subentrare nella posizione processuale del de cuius al fine di far accertare l’insussistenza del suo obbligo di contribuire al mantenimento e ottenere la restituzione di somme versate sul presupposto di provvedimenti interinali o non definitivi.
Per questi motivi, la Suprema Corte con la sentenza n.4092/2018 dichiara cessata al materia del contendere.