La morte del coniuge comporta la scioglimento del matrimonio. Se la morte interviene mente pende il giudizio di divorzio, cessa la materia del contendere sia nel giudizio sullo “status“, che in quello relativo alle domande accessorie, compreso il giudizio sulla richiesta dell’assegno, non rilevando il passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio, poichè l’obbligo di corresponsione dell’assegno è personalissimo e non trasmissibile agli eredi, trattandosi di posizione debitoria inscindibilmente legata ad uno status personale. Quindi non si può agire nei confronti dell’erede per vedersi riconoscere l’assegno.
Poichè questo obbligo di contribuire al mantenimento dell’ex coniuge è personalissimo, non è trasmissibile mortis causa in quanto si tratta di una posizione debitoria inscindibilmente legata a uno status personale e che conserva questa connotazione personalissima perche’ può essere accertato solo in relazione all’esistenza della persona cui lo status personale si riferisce.
Cass. civ. sentenza n. 4092 del 2018