il cointestatario del conto corrente a firma disgiunta deve avere la possibilità, anche alla morte dell’altro correntista, di prelevare l’intero importo giacente in banca, senza alcuna restrizione. Questo perché il conto corrente cointestato, a firma disgiunta, è caratterizzato dalla cosiddetta “solidarietà attiva”: in buona sostanza, la banca è obbligata ad eseguire l’intera prestazione in capo a ciascun titolare, a semplice richiesta, senza che l’altro possa opporsi (proprio perché il conto è “a firma disgiunta”).
Resta ovviamente salvo il diritto dei coeredi di agire nei confronti del cointestatario e ottenere la restituzione della metà degli importi prelevati.
Cass. ord. n. 7862/2021 del 19.03.2021