Sussiste il reato di molestia telefonica nel caso di invio di plurimi messaggi, tanto più se dal tenore offensivo: ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest’ultimo di interrompere o prevenire l’azione perturbatrice, escludendo o bloccando il contatto o l’utenza non gradita, conseguendone che costituisce molestia anche l’invio di messaggi telematici, siano essi di testo (SMS) o messaggi whatsapp; quanto al risarcimento del danno, il danno conseguente alla indebita invasione della propria sfera di libertà è notorio e insito nella struttura stessa del reato, per cui la sua sussistenza deve ritenersi sufficientemente provata dalla descrizione della condotta molesta.
Nel caso di specie si trattava di messaggi inviati dall’ex moglie recanti la richiesta di versamento della somma stabilita dal Tribunale civile per il mantenimento dei figli
Cass. penale sent. n. 44477 del 4/12/2024