L’amante – pur non essendo ovviamente soggetto all’obbligo di fedeltà coniugale e non potendo quindi essere chiamato a rispondere per la violazione di tale dovere – assume il ruolo di corresponsabile quando, in forza della propria condotta e avuto riguardo alle modalità con cui si è svolta la relazione extraconiugale, abbia direttamente leso ovvero abbia concorso a violare diritti inviolabili quali la dignità e l’onore del coniuge tradito, affermandosi che ciò possa riscontrarsi laddove egli si sia ad esempio vantato della propria conquista nel comune ambiente di lavoro o ne abbia diffuso le immagini nei confronti di terzi.
Tribunale di Padova, sentenza 24 giugno 2021, n. 1308