Lei non assiste lui mentre è in ospedale per una grave malattia, lui la tradisce e concepisce un figlio con un’altra donna prima del procedimento di separazione. Ma, tra i due eventi, i coniugi decidono insieme di ampliare la casa familiare: ciò è incompatibile con uno stato di disaffezione e rottura, ed è piuttosto indice di un riavvicinamento della coppia. In sostanza l’indubbia violazione del dovere di assistenza morale e materiale posto in essere dalla moglie non può considerarsi causa della separazione, a fronte della successiva decisione della coppia di ingrandire l’abitazione familiare
La Cassazione, con la sentenza 8712/2015, respinge così il ricorso di un uomo contro la sentenza di merito che, pur riconoscendo la contrarietà del comportamento della moglie ai doveri che, in base all’art. 143 c.c., discendono dal matrimonio, ritiene che la crisi fosse stata superata dalla successiva decisione dei coniugi di ampliare l’abitazione, e riconosce alla donna un assegno di mantenimento quantificato in € 1.850,00 mensili.