La donna sana e giovane , per quanto casalinga fino a 40 anni, non ha diritto all’assegno di divorzio.Lo afferma il Trib. Roma, sent. n. 16448/27. Solo se si versa nell’impossibilità oggettiva di procurarsi un reddito sorge il diritto all’assegno. Tale impossibilità deve essere dimostrata dal coniuge che richiede il contributo. Vale a dire che solo la donna che, oltre a non essere autosufficiente economicamente, non può trovare un lavoro per “sopraggiunti limiti di età” o per precarie condizioni di salute ha diritto a ottenere l’assegno di divorzio.
Sulla stessa linea di pensiero è anche la Corte di Appello di Salerno, che ha chiarito come la che una condizione di disoccupazione non comporta in automatico il diritto dell’ex coniuge a percepire il mantenimento, atteso che bisogna prima ancora valutare se questi è in grado di lavorare . In senso analogo il tribunale di Avellino (ent. n. 1227/17 del 21.06.2017) secondo cui anche la moglie disoccupata, per aver passato una vita a fare la casalinga, può perdere il diritto al mantenimento se non dà prova che l’assenza di un’occupazione non dipende da propria inerzia o colpa.