In tema di separazione personale la dimostrazione dell’attuale condizione patrimoniale spetta al coniuge richiedente l’assegno: l’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive è da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell’attualità e, in particolare, alla possibilità per il richiedente di svolgere un’attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, alla posizione sociale e alle condizioni personali, d’età e di salute. Ne consegue che la domanda deve ritenersi infondata laddove il coniuge richiedente, pur essendo sprovvista di un reddito proprio, non ha fornito alcun elemento da cui emerga che egli si trovi nell’impossibilità di svolgere attività lavorativa e di procurarsi, in tal modo, un reddito autonomo: la giovane età del coniuge richiedente ne consente il collocamento sul mercato del lavoro.
Tribunale di Spoleto, sentenza 37, sezione Civile del 18-01-2021