Il Prefetto non ha il potere di modificare il cognome del minore, sull’istanza di uno dei due genitori, in assenza di accordo e, anzi, in presenza del dissenso dell’altro genitore. La richiesta di modifica del cognome del figlio minore, integrando un “atto civile”, può essere presentata, allora, dai genitori solo nell’esercizio della rappresentanza legale che trova la sua fonte e disciplina nell’art. 320 c.c., di guisa che deve ritenersi a tal fine imprescindibile il consenso di entrambi i genitori, fatto salvo solo il caso in cui uno di essi sia stato privato della potestà genitoriale.
Tar Emilia-Romagna, sez. I, sentenza 6 maggio 2022, n. 115.