Il giudice chiamato a decidere in ordine all’affidamento della figlia minore, nel giudizio di divorzio pendente tra coniugi residenti in Paesi diversi, non può fare riferimento alle dichiarazioni rese da questa in un differente e precedente procedimento de potestate, valutandone autonomamente l’affidabilità, ma deve rinnovare l’ascolto, svolgendo un’attività informativa pertinente e appropriata, con riferimento all’età e al grado di sviluppo della bambina, onde verificare se sia ancora attuale la già resa opzione per il suo collocamento.
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 11 giugno 2019, n. 15728.