La volontà espressa dal minore, ritenuta matura e consapevole a seguito dell’ascolto, deve essere tenuta in debita considerazione: l’opinione del minore, che rifiuti di avere rapporti con gli ascendenti, può essere, per tali motivi, sufficiente ad escludere il ripristino del legame relazionale con i nonni stessi.
nel caso di specie, il minore, 14enne, dopo la separazione tra i genitori si rifiuta di trascorrere del tempo con i propri nonni paterni, con i quali – prima della separazione – era abituato a stare mente i genitori lavoravano. Nel corso del giudizio promosso dai nonni per l’accertamento della lesione del loro diritto al mantenimento di un rapporto significativo con il minore, viene disposta l’audizione del ragazzino che esprime il desiderio di trascorrere più tempo con il proprio padre, mentre afferma di non sentire la mancanza dei nonni e di non volerli incontrare.
Trib. Minorenni Caltanissetta 9.10.2018