Qualora l’intenzione, espressa o già attuata dal genitore con cui il figlio abitualmente convive, di trasferire la residenza (e con essa quella del minore), pur non rappresentando, di per sé, ostacolo alla conservazione dell’affidamento condiviso, collida con il superiore interesse del minore, il Giudice a seconda delle circostanze può rimodulare, anche d’ufficio, i tempi di permanenza del figlio con il genitore non collocatario oppure modificare la collocazione prevalente stessa del minore, oppure, nei casi estremi, può disporre la perdita dell’affidamento in capo al genitore che intende mutare residenza.
il Giudice è tenuto a valutare come e con quali modalità sia salvaguardata e garantita (nel presente e nella prognosi futura) la relazione del minore con il genitore non collocatario e con le altre figure chiave della sua esistenza, con valutazione da modularsi diversamente in relazione all’età della prole, giacchè minore è l’età e minore è la facilità (e più compromessa la probabilità) di mantenere un significativo legame con il genitore non collocatario soprattutto quando l’età della prole non abbia ancora consentito di sviluppare un legame consolidato con il genitore non collocatario.
Tribunale di Sassari, Ordinanza 20 gennaio 2025
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